Violazione dell'obbligo di fedeltà

Violazione dell'obbligo di fedeltà

Durante il rito del matrimonio, ci si accorge che il celebrante (in Italia) ad un certo punto legge con voce autorevole l’art. 143 del codice civile che indica i diritti e i doveri reciproci dei coniugi.

Potrebbe sembrare parte del rituale, scenografia insomma, invece quell'articolo non è da sottovalutare in quanto il matrimonio è una cosa seria anche dal punto di vista giuridico, al pari di un contratto di fatto basato soprattutto sull'obbligo alla reciproca fedeltà tra le parti.

In passato, l’infedeltà coniugale era considerata addirittura un illecito penale, anche se la legge puniva soprattutto la donna adultera in un contesto di società patriarcale che il più delle volte graziava l'uomo fedifrago. Fortunatamente le cose sono cambiate a seguito della riforma del 1975, che imponeva l’attribuzione dell’addebito (ossia la colpa dello scioglimento del matrimonio) al coniuge traditore, il quale perdeva il diritto al mantenimento e i diritti successori per morte (imposizione tutt'ora in vigore).

A ciò si aggiunge un verdetto della corte di Cassazione del 2005 che specificava come, in determinate circostanze, il coniuge avesse diritto anche ad un risarcimento, soprattutto qualora fossero stati lesi i diritti fondamentali della persona.

Secondo la giurisprudenza, la fedeltà è da intendere non solo come astensione da relazioni extraconiugali, ma quale impegno di non tradire la reciproca fiducia ovvero di non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i coniugi, che dura quanto dura il matrimonio.

Per tali ragioni l'infedeltà si determina anche nei casi in cui si certificasse una relazione affettiva (non per forza di natura sessuale) tra uno dei coniugi ed una terza persona, qualora tale relazione ledesse la fiducia del partner tradito.
In questa nuova visione del tradimento è possibile individuare il cosiddetto flirt, anche se perpetrato tramite applicazioni di messaggistica, social network, sms ecc..

Per poter ottenere giustizia dopo aver subito un tradimento, che comporta evidentemente ripercussioni sul piano psico-fisico per il coniuge tradito, occorre provare, in sede di giudizio di essere vittima del misfatto.
A tal proposito il coniuge che sospettasse di essere vittima del tradimento coniugale può farsi assistere da un investigatore privato.
Ogni agenzia investigativa che si rispetti, offre il servizio di indagine per infedeltà coniugale, indispensabile per poter raccogliere prove legalmente valide a sostegno delle tesi del partner tradito.Il sopracitato art. 143 del codice civile, indica quanto segue:

Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri [151, 160, 316; 29, 30 Cost.].

Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale [146], alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione [107, 146; 570 c.p.].

Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia [146, 186, 193].”

Violare uno o più doveri che derivano dal matrimonio significa giustificare una separazione che avrebbe come conseguenza l’addebito della stessa nei confronti del partner inadempiente.