Un minore può sposarsi?

Un minore può sposarsi?

In realtà si, il matrimonio di ragazzi minorenni è consentito dall'ordinamento giuridico italiano a determinate condizioni, come ci informa il nostro investigatore privato a Molfetta che, a seguito di un indagine per controllo minori ha potuto seguire l'evoluzione di una storia d'amore fino al matrimonio di due diciassettenni del luogo.

Il minore emancipato in Italia

Il minore emancipato, secondo l'ordinamento giuridico italiano, è un soggetto minorenne con un'età maggiore ai 16 anni che non è più soggetto alla potestà dei genitori. L'emancipazione può riguardare solo il minore almeno sedicenne e solo in caso di matrimonio di quest'ultimo, qualora acconsentito.

L'emancipazione del minore è un atto disciplinato all'art.84 del Codice Civile che stabilisce quanto segue:

Art. 84. Eta'

Il tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni.

Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e al tutore.

Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.

La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio.

Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo.

Il minore che ha compiuto 16 anni e che è stato autorizzato dal tribunale a contrarre matrimonio, quindi, ha la capacità di compiere alcuni atti legali senza il consenso dei genitori o del tutore, ossia gli atti di ordinaria amministrazione come pagare le bollette, aprire un conto corrente, comprare beni di consumo ecc.. In parole povere il minore emancipato può compiere in autonomia quelle azioni che non modificano sostanzialmente il suo patrimonio, mentre per quanto riguarda gli atti di straordinaria amministrazione, come ad esempio vendere o acquistare un immobile, il minore emancipato ha comunque bisogno dell’assistenza del curatore e dell’autorizzazione del giudice tutelare.

A tal proposito possiamo affermare che il minore emancipato acquisisce una limitata capacità di agire, poiché appunto limitata agli atti di ordinaria amministrazione come sopra spiegato.

La capacità di agire

Non bisogna confondere la capacità giuridica, di cui è dotato naturalmente ogni cittadino, con la capacità di agire.

La capacità giuridica e la capacità di agire sono due concetti diversi, ma entrambi necessari per la piena realizzazione della personalità giuridica del soggetto.

La capacità giuridica rende l'individuo titolare di diritti e doveri all'interno dell'ordinamento giuridico. Questa facoltà si ottiene al momento della nascita e non si perde mai, salvo con la morte. La capacità di agire, invece, è l’attitudine a compiere validamente atti giuridici, cioè a esercitare i propri diritti e ad assumere obblighi. Essa si acquista al compimento della maggiore età, che è fissata a 18 anni in Italia, salvo eccezioni previste dalla legge.
La capacità di agire può essere limitata o esclusa in alcuni casi, come per esempio per l’interdizione o l’inabilitazione, quando il soggetto non ha la capacità di intendere e di volere.