l'importante differenza tra luogo pubblico e privato

l'importante differenza tra luogo pubblico e privato

Un Investigatore privato può fotografarmi in casa? Può riprendermi mentre passeggio in piazza?
Cerchiamo di chiarire bene quali sono le differenze tra luogo pubblico e luogo privato.

LUOGO PUBBLICO

Un luogo pubblico è un luogo fisico (o virtuale visto che ormai i social network sono considerati dalla giurisprudenza al pari della piazza pubblica del paese) caratterizzato da un uso sociale collettivo dove chiunque ha il diritto di circolare, dialogare, sostare e svolgere una qualsiasi attività che non violi principi etici e morali nè leggi dello stato. È lo spazio della comunità o della collettività che in quanto tale si distingue dallo spazio privato riservato alla vita personale e intima del soggetto.
Ad esempio, sono luoghi pubblici le strade, le piazze, i parchi, le spiagge, le scuole, gli ospedali, le biblioteche, le stazioni ecc.. In questi luoghi, chiunque può entrare liberamente, senza bisogno di permessi, biglietti o inviti. Ovviamente, ci sono delle regole da rispettare che variano a seconda del contesto socio-culturale e normativo, del resto le norme giuridiche italiane non sono come quelle francesi e viceversa, giusto per fare un esempio banale.

LUOGO PRIVATO

Un luogo privato è un luogo fisico (o virtuale) caratterizzato da un uso esclusivo o limitato a determinate persone, che ne sono proprietarie o che sono autorizzate per potervi svolgere determinate attività.
Ad esempio, sono luoghi privati le case, gli uffici, i negozi, i ristoranti, i bar, i cinema, i teatri, le discoteche, le palestre, ecc.. In questi luoghi, l’accesso è possibile solo dopo l’espletamento di particolari formalità, come il pagamento del biglietto, l'iscrizione ecc.. Inoltre, il proprietario o il gestore del luogo privato ha il diritto di escludere o allontanare chi non rispetta le condizioni stabilite, ed anche di imporre regole inviolabili (a patto che non contrastino con le norme giuridiche in vigore).

Quali sono le differenze tra luogo pubblico e luogo privato?

La differenza principale tra luogo pubblico e luogo privato riguarda la titolarità e l’accessibilità dello spazio.
Il luogo pubblico è di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici; il luogo privato è di proprietà di soggetti privati e quindi accessibile solo a chi è autorizzato.
Questa differenza comporta anche delle conseguenze sul piano dei diritti e dei doveri dei frequentatori.
Nel luogo pubblico, si esercita il diritto di libertà di circolazione, di espressione, di riunione, di manifestazione (sempre rispettando la legge e i principi di moralità), mentre nel luogo privato, si esercita il diritto di proprietà, di privacy, di autonomia.
È importante distinguere tra luogo pubblico e luogo privato perché da questa distinzione dipendono le norme e le sanzioni applicabili in caso di violazione.
Il nostro ordinamento giuridico riconosce la proprietà privata come inviolabile nei limiti prescritti dall’art. 42 della Costituzione, il titolare ha il diritto di godere e disporre del proprio bene in modo pieno ed esclusivo, come garantito dall'articolo 832 del Codice Civile.

L'investigatore privato deve conoscere molto bene queste distinzioni.
Ad esempio l'investigatore può registrare una conversazione in un luogo pubblico o aperto al pubblico e non in un luogo privato (una casa ad esempio), tale conversazione deve altresì essere udibile da chiunque con un normale udito, mentre non è possibile registrare una conversazione ad esempio bisbigliata tra due soggetti in un luogo pubblico ma appartata. In questo secondo scenario l'udito non basterebbe per poter ascoltare le parole tra soggetti che esprimono la volontà di mantenere riservata la loro conversazione, e il detective non può ricorrere nemmeno a sistemi tecnologici che superano l’udito dell’orecchio umano (microfoni direzionabili per ascolto a distanza), incrrerebbero nel delitto di interferenze illecite nella vita privata Art 615 Bis c.p.

Art. 615-bis Codice Penale

Interferenze illecite nella vita privata

Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora,

si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita

privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, e' punito

con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca piu'

grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di

informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi

indicati nella prima parte di questo articolo.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si

procede d'ufficio e la pena e' della reclusione da uno a cinque anni

se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato

di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei

doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche

abusivamente la professione di investigatore privato.