Divorzio breve e investigatori privati

Divorzio breve e investigatori privati

Separazione e divorzio sono temi che all'interno della nostra agenzia investigativa risultano sempre attuali.
Non è una novità il fatto che un buon investigatore privato, nonostante il gran numero di servizi offerti, sia quasi sempre impegnato in indagini per infedeltà coniugale che poi conducono, il più delle volte, a separazioni e divorzi.

Riforma Cartabia su divorzi e separazioni

Prima della riforma Cartabia, era necessario presentare due distinti ricorsi per concludere l'iter per il divorzio: uno per la separazione e successivamente uno per il divorzio.
Con le nuove norme introdotte, invece, si potrà presentare un atto unico, quindi i tempi si accorciano notevolmente tanto che per il divorzio immediato sarà necessaria una richiesta cumulativa.
Prima di continuare sarà necessario ricordare ai lettori cosa si intende per divorzio e cosa per separazione.
Con la separazione legale, i due coniugi si rivolgono al giudice per sospendere gli effetti del matrimonio in attesa del definitivo divorzio.
La separazione si divide in Consensuale (quando i coniugi sono d'accordo su tempi e modalità) o giudiziale (quando sarà il giudice a stabilire modalità e conseguenze, diritti e doveri).
Il divorzio è invece lo scioglimento definitivo del vincolo matrimoniale.
I due ex coniugi, a seguito di divorzio, possono nuovamente sposarsi in quanto persone libere, mentre se sono in stato di separazione (ma non divorziati) non possono risposarsi.

La legge 55 del 06 maggio 2015 introduce in Italia il divorzio breve, che riduce le tempistiche necessarie per la richiesta e l'ottenimento del divorzio
La recente riforma Cartabia accorcia ancora le tempistiche in quanto, in caso ad esempio di separazione/divorzio giudiziale, i coniugi possono chiedere separazione e divorzio in un unico atto.
La riforma prevede un limite di 90 giorni per la prima udienza e un unico canale di giudizio.

Riforma Cartabia e investigatori privati.

Per gli investigatori privati non cambia poi molto, le prove raccolte da un investigatore privato restano comunque valide nei casi di divorzio giudiziale, o per l'affidamento dei figli minori.
Ciò che la riforma modifica sono le tempistiche dei processi.
Nella separazione si può sempre incaricare un investigatore privato di scoprire il presunto tradimento e di raccogliere le prove da poter utilizzare in tribunale per far valere le proprie ragioni.

L'Indagine per Infedeltà coniugale e tradimento è uno dei servizi per privati offerti dalla Iuris Investigazioni; subire un tradimento è decisamente uno degli avvenimenti più spiacevoli che possano toccare ognuno di noi. Uno dei motivi che spinge qualcuno a rivolgersi ad un investigatore privato è appunto il sospetto di infedeltà coniugale.

Il sogno della coppia felice, dell'amore eterno, è sicuramente ancora possibile ed è realtà nella maggior parte delle relazioni, ma i casi di tradimento del partner e infedeltà coniugale sono in costante aumento.

La professionalità del detective privato è essenziale per questa tipologia di indagini, il detective deve operare nella massima discrezione e tutelare la riservatezza del suo cliente, che certamente vive uno stato d'animo di angoscia che facilmente potrebbe degenerare. Tra il cliente e l'investigatore deve instaurarsi un rapporto di cordialità e fiducia, ciò in quanto il mandante deve poter raccontare con la massima trasparenza quali siano stati gli indizi che lo hanno convinto del tradimento da parte del partner.

Ci sembra doveroso ricordare che l'art. 143 del Codice Civile, sancisce l'oblio alla fedeltà, da parte di entrambi i coniugi e questo non cambia con la riforma Cartabia che non modifica i principi sui quali viene fondata la nuova famiglia:

Art. 143 Codice Civile: “Diritti e doveri reciproci dei coniugi. Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale,alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia”