Niente assegno di divorzio se l’ex coniuge si può mantenere

Niente assegno di divorzio se l’ex coniuge si può mantenere

La moglie deve essere mantenuta? Assegno di divorzio negato a chi ha già un lavoro e va a vivere a casa degli ex genitori.

Non c’è più ragione di mantenere chi può farlo da sé. Dopo il divorzio si recide ogni legame tra i coniugi: per cui nessun mantenimento è più dovuto, salvo situazioni eccezionali di incapacità economica incolpevole, quando cioè non si ha più l’età o la salute per reimpiegarsi nel mondo del lavoro. Non basta neanche essere disoccupati per pretendere il mantenimento se il richiedente è ancora giovane e non presenta inabilità al lavoro: a lui spetta dimostrare di non aver potuto trovare un impiego per rendersi autosufficiente. Sono questi i principi sposati dal tribunale di Roma che non solo ha recepito, in materia di divorzio, il nuovo orientamento della Cassazione inaugurato il 10 maggio 2017 con la famosa sentenza “Grilli”, ma è anche andata oltre, estendendolo anche ai casi di separazione. Il tutto viene ribadito in una sentenza recente con cui viene affermato a chiare lettere: niente assegno di divorzio se l’ex coniuge si può mantenere.

La moglie deve essere mantenuta?

Partiamo dal quesito “cruciale”: l’ex moglie va mantenuta? La risposta dipende da alcuni (pochi, in realtà) fattori di cui parleremo a breve. Di certo il mantenimento non è più scontato come un tempo in cui, alla donna che lasciava il marito (o che veniva lasciata), era sempre dovuto un assegno salvo che si fosse resa colpevole della rottura del matrimonio (tradendo o abbandonando il marito). Oggi le cose vanno pressappoco nel seguente modo.

Mantenimento dopo la separazione

Nel periodo intermedio che va tra la separazione e il divorzio, la Cassazione ha preferito lasciare le cose com’erano un tempo. Affinché il coniuge con un reddito più basso non si trovi, dalla sera alla mattina, senza possibilità di mantenersi e organizzare il proprio nuovo futuro, il coniuge col reddito più alto deve versargli un mantenimento tale da garantirgli lo stesso tenore di vita di cui godeva quando ancora conviveva col primo. In pratica, i due redditi prima si sommano tra loro e poi si dividono tra marito e moglie, detratte le spese (criterio molto approssimativo ma che rende l’idea di come, sostanzialmente, lo scopo sia quello di colmare la sproporzione economica).

L’obbligo di versare il mantenimento andando a togliere al marito la parte di ricchezza che ha “in più” rispetto alla moglie resta però per un tempo limitato, ossia solo fino a quando i due non procedono al divorzio. Divorzio che può essere chiesto al più entro un anno dalla separazione se questa avviene in via giudiziale (ossia con una causa); invece se la separazione avviene con un accordo, il divorzio si può chiedere già dopo sei mesi.

Per inciso: il tribunale di Roma non ha condiviso questa posizione della Cassazione e ha stabilito che anche con la separazione (così come vedremo a breve per il divorzio) non è più necessario garantire lo stesso tenore di vita, ma semplicemente l’autosufficienza economica, ossia l’indispensabile per vivere (leggi sul punto Abolito anche l’assegno di mantenimento dopo la separazione).

Mantenimento dopo il divorzio

Regole completamente diverse valgono quando la coppia divorzia. Qui lo scopo del mantenimento (o meglio detto «assegno di divorzio») non è più quello di garantire lo stesso tenore di vita, ma solo l’indipendenza economica o, per dirla con le parole della cassazione, l’autosufficienza. L’ex che riesce a mantenersi da solo o che, pur potendo farlo non vi provvede, non ha diritto all’assegno. Cosa significa in pratica? Che non può chiedere il mantenimento:

  • l’ex che ha già un reddito adeguato alle esigenze primarie di vita, tale cioè da renderlo autonomo e autosufficiente: questo reddito viene valutato in base alle condizioni economiche medie della zona in cui vive. Secondo il Tribunale di Milano corrisponde a mille euro al mese. Ciò significa che chi guadagna questa cifra (o una superiore) non ha diritto al mantenimento; chi ne guadagna una inferiore, ha diritto a un contributo nei limiti delle possibilità economiche dell’ex coniuge fino a garantirgli tendenzialmente l’autosufficienza;
  • l’ex disoccupato se è ancora giovane, in salute e non dimostra di essersi adoperato per cercare un lavoro ma non lo ha trovato.

 

Invece, la condizione tipica per chiedere il mantenimento è quella dell’ex coniuge – di solito la moglie – che, dopo essersi occupata una vita della casa e aver così rinunciato alla carriera, si trova sola a cinquant’anni e non più in grado di trovare un lavoro (visto che a quell’età è più difficile rimediare un impiego).

 Come deve essere il mantenimento dei figli?

Per quanto invece riguarda il mantenimento dei figli, nulla è cambiato rispetto al passato. A questi spetta il diritto di essere mantenuti non solo fino ai 18 anni ma fino all’indipendenza economica (che vuol dire non un semplice lavoro occasionale, ma stabilità seppur non ricchezza), e tenendo comunque conto dello stesso tenore di vita che avevano quando ancora vivevano coi genitori o quando padre e madre erano uniti.

Un esempio concreto 

Il caso deciso dalla sentenza in commento rende l’idea di quella che può essere una possibile situazione in cui l’assegno di divorzio viene negato. La signora, laureata, oltre a percepire un reddito da lavoro dipendente, viveva nella casa di proprietà della madre e godeva di alcune rendite. Ella, dunque, come marcato dal legale del marito, aveva i mezzi adeguati per potersi mantenere da sé. La coniuge si difende sostenendo di essere onerata da spese mediche necessitate dal suo stato di salute e che, comunque, le rendite erano destinate ai bisogni dell’anziana madre.

Il divorzio estingue definitivamente ogni rapporto tra i coniugi, anche patrimoniale. L’assegno, perciò, siccome di natura assistenziale, spetta solo al divorziato privo dei mezzi sufficienti a vivere (non a conservare il precedente tenore di vita) o che non possa procurarseli per motivi legati all’età, alla salute o al mercato lavorativo.

Così, nel decidere sul diritto all’assegno, il giudice deve verificare: la mancanza di risorse adeguate o l’impossibilità di assicurarsele per motivi oggettivi con riferimento – è questa la svolta della Grilli – al criterio dell’indipendenza o autosufficienza economica, desunta dai precisi indici: possesso di redditi o cespiti; capacità e possibilità effettive di lavoro; stabile disponibilità di un’abitazione. Secondo il Tribunale di Milano l’indipendenza economica consiste nella «capacità per una persona adulta e sana, tenuto conto del contesto sociale di inserimento, di provvedere al proprio sostentamento, inteso come capacità di avere risorse sufficienti per le spese essenziali». Il tutto pari a circa mille euro al mese (il limite di reddito che consente l’accesso al patrocinio a spese dello Stato).

L’assegno di divorzio, in buona sostanza, va negato al divorziato autonomo o in grado di esserlo.

 

 

fonte: https://www.laleggepertutti.it/192192_niente-assegno-di-divorzio-se-lex-coniuge-si-puo-manteneretag: investigatore privato - agenzia investigativa

tag:  Chieti - Trani - Bari - Foggia

link: https://www.iurisinvestigazioni.it/servizi-per-privati/infedelta-coniugale