Infedeltà coniugale - la Cassazione dice SI al tradimento su Facebook e Internet - Sentenza 16.aprile.2018

Infedeltà coniugale - la Cassazione dice SI al tradimento su Facebook e Internet - Sentenza 16.aprile.2018

Cass. ord. 9384_2018

Con l’ordinanza n. 9384 del 16 aprile 2018, la Corte di Cassazione ha confermato il principio correttamente statuito dalla Corte di Appello di Bologna, nel 2014, secondo cui viola il dovere di fedeltà, ex art. 143 c.c., il coniuge che ricerca on line altri partner ovvero altre «compagnie femminili».

Non è certo un principio giurisprudenziale nuovo (cfr. Cass., n. 9472/1999), solo che ora la suddetta “ricerca” è stata ritenuta ancor più puntualmente una «circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi», tale da provocare l’insorgere della crisi matrimoniale. Ne discende che la condotta del coniuge che, conseguentemente va via dalla casa coniugale dopo tale scoperta, non integra l’abbandono del tetto coniugale.

Assistiamo, dunque, all’equiparazione del classico tradimento fisico con quello virtuale, cibernetico, fatto di aspettative tutte da verificare in concreto, entrandosi così in un campo minato dove si può dire tutto e l’opposto di tutto e dove sarà pressoché impossibile stabilire una regola identica per tutti i casi possibili.

Il problema, prima che giuridico, è culturale. Infatti, il “tradimento” via web – Facebook, insegna – ha raggiunto ormai dimensioni assolutamente imprevedibili, tali che chi tesse relazioni virtuali (anche spinte), non considera ciò un vero e proprio tradimento. Infatti, c’è chi vive la relazione on line come una sorta di evasione o di mero desiderio di “raccontarsi”.

Sul piano più strettamente giuridico, se il tradimento virtuale può essere equiparato a quello fisico, ci si chiede fino a che punto esso debba spingersi per divenire giuridicamente rilevante. É sufficiente, ad esempio, un solo episodio?

La rigorosa giurisprudenza dei tribunali ecclesiastici, distingue tra il “tradimento occasionale” (non meritevole di nullità del matrimonio sacramento) e la “invalidante relazione stabile”. Ed è noto che qualora non assurga a causa della rottura coniugale, la “reale” scappatella di per sé non è ritenuta, anche dai tribunali civili, sufficiente a configurare l’addebito della separazione; mentre, per gli stessi tribunali, sembra oggi bastare la scappatella “virtuale”, con definitivo abbandono della visione “carnale” – invero, un po’ tralatizia – offerta dalla Corte costituzionale nella risalente sentenza n. 99/1974.

Ciò che si teme, però, è l’insorgere di una pericolosa asimmetria del sistema, volto (addirittura) a punire più severamente il tradimento virtuale rispetto a quello fisico, con ricadute imprevedibili per la configurazione del risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.

Ci si chiede, infatti, quali siano i parametri “virtuali” da esibire al giudice come prova da parte del soggetto tradito. Come parametrare, inoltre, l’asserita perdita della reputazione? In cosa consisterebbe la platealità e l’ostentazione dell’adulterio? E una volta provati, come quantificarli economicamente?

Unica certezza, insomma, è che internet appare oggi il vero nemico del matrimonio. O, forse, altro non è che un enorme acceleratore della già esistente (pur larvata) crisi del rapporto coniugale.