Madame Bovary e l’infedeltà coniugale

Madame Bovary e l’infedeltà coniugale

Il capolavoro Gustave Flaubert nel romanzo di Madame Bovary

Madame Bovary e l’infedeltà coniugale: è il capolavoro di Gustave Flaubert (scrittore francese considerato il maestro del realismo e il precursore del romanzo moderno), pubblicato nel 1857, che racconta la storia di Emma Bovary, una donna insoddisfatta del suo matrimonio con un mediocre medico di campagna, Charles, e che cerca di sfuggire alla noia e alla mediocrità della sua vita attraverso una serie di relazioni extraconiugali.

Al giorno d’oggi il caro Charles avrebbe potuto richiedere i servizi del nostro investigatore privato a Monopoli, ma a quanto pare all’epoca non c’era una buona agenzia investigativa specializzata in indagini per infedeltà coniugale.

Tornando a Madame Bovary, il romanzo è considerato uno dei più importanti della letteratura francese e mondiale, per la sua profonda analisi psicologica dei personaggi, e la sua critica alla società borghese dell’epoca. Tuttavia, al momento della sua pubblicazione, il romanzo suscitò scandalo e moltissime polemiche, tanto da essere accusato di oltraggio alla morale pubblica e alla religione, ed essere quindi sottoposto a un vero processo.

Le accuse si basavano soprattutto sul fatto che il romanzo descriveva in modo esplicito le passioni e le sensazioni di Emma Bovary, lasciando molto spazio all’immaginazione del lettore, oltretutto l’autore non condannava minimamente il comportamento della protagonista ma anzi enfatizzava la sofferenza e la frustrazione che portarono la donna a compiere l’adulterio. Inoltre, il romanzo metteva in luce l’ipocrisia e la corruzione della società borghese, che si nascondeva dietro una facciata di rispetto e di virtù, ma che in realtà era avida, meschina e superficiale.

La storia di un romanzo

Ovviamente Flaubert si difese dalle accuse sostenendo che il suo romanzo non aveva alcun movente offensivo, ne vi era stata da parte sua alcuna intenzione di istigare i lettori al vizio. L’autore spiegò che il suo unico interesse era quello di rappresentare la realtà in modo oggettivo e artistico, senza giudicare né esaltare i suoi personaggi, i loro vizi e le loro virtù. Gustave Flaubert affermò anche che il suo scopo era di mostrare la verità e la bellezza della forma letteraria, e che il suo stile era frutto di un lungo e accurato lavoro di scrittura e di revisione, non si trattava quindi di un testo volgare buttato giù di getto ma di un romanzo derivante da attente analisi e riflessioni.

Alla fine il processo si concluse con l’assoluzione di Flaubert, ma il romanzo continuò a essere oggetto di critiche e di censure per molti anni.

Il romanzo in oggetto ha una fine tragica: quando i suoi amanti la abbandonano e i suoi creditori la minacciano, Emma si suicida con del veleno, lasciando Charles e la loro figlia Berthe in rovina in quanto la donna aveva precedentemente sperperato ogni ricchezza inseguendo uno stile di vita superiore alle sue possibilità.

Madame Bovary e l’infedeltà coniugale un parallelo dei nostri tempi

Nel corso degli anni il concetto di adulterio e di infedeltà coniugale è mutato molto, sopratutto nel mondo occidentale, a tal punto che oggi l’infedeltà coniugale non è più considerata un reato ma solo un illecito civile che comporta l’addebito dell’eventuale divorzio a carico del traditore.
Allo stesso tempo le agenzie investigative hanno affinato le tecniche di investigazione in modo da poter fornire un valido supporto al coniuge che sospettasse di essere tradito al suo partner.

Subire un tradimento è decisamente uno degli avvenimenti più spiacevoli che possano toccare ognuno di noi, con gravi risvolti a livello psicofisico, economico e sociale.

Il sogno della coppia felice, dell’amore eterno, è sicuramente ancora possibile ed è realtà nella maggior parte delle relazioni, ma i casi di tradimento del partner e infedeltà coniugale sono in costante aumento in tutto il mondo occidentale, ossia li dove è presente una maggiore tutela delle libertà personali.

Body shaming integra la diffamazione

Body shaming integra la diffamazione

Investigazioni Private – Il body shaming integra la diffamazione

Che il body shaming integra la diffamazione è l’atto di manifestare apertamente un pensiero offensivo rispetto a un’altra persona; ad esempio sulla sua taglia, età, capelli, vestiti ecc…
Può avere effetti negativi sull’autostima e sulla salute psicofisica dell’individuo, ed è spesso basato su idee obsolete e discriminatorie di bellezza e perfezione.
Queste condotte, ci spiega il nostro investigatore privato a Trani, sono direttamente collegate a fenomeni sociali quali bullismostalkingmobbing ecc…

Cos’è il body shaming?

Umiliare qualcuno facendo commenti inappropriati o negativi sulla sua forma fisica o dimensione del corpo è senza ombra di dubbio body shaming. Oltre al “fat shaming” (parole offensive nei confronti di persone in sovrappeso o affette da obesità), si possono sentire commenti negativi anche su soggetti sottopeso o in riferimento a una specifica parte del corpo.

L’atto di body shaming può essere perpetrato in maniera diretta (tu per tu) o a distanza tramite internet e i social media. Commenti o domande apparentemente innoque come “Hai perso peso?” o “Hai davvero bisogno di mangiare tutto quello?” Possono avere effetti devastanti e rappresentano body shaming.

La nostra cultura contemporanea, ossia quella del “selfie” e dei modelli falsi legati all’industria del cinema e della moda, enfatizza la bellezza esteriore a discapito degli aspetti emotivi. Siamo costantemente bombardati da immagini di celebrità glamour su riviste, pubblicità, programmi televisivi e altri tipi di media. Il messaggio che si trasmette costantemente è che si dovrebbe avere un corpo perfetto e trovare modi per nascondere i propri difetti.
Si tratta ovviamente di messaggi sbagliati, assolutamente inappropriati e da contrastare con una buona educazione che deve essere impartita fin dalla più tenera età a tutti i bambini.

Il body shaming sui social media

I social media tendono a enfatizzare l’aspetto fisico degli utenti, mascherando eventuali difetti con filtri fotografici appositamente studiati, e rendono facile postare commenti offensivi sugli altri, magari su coloro che non si nascondono dietro un dito e utilizzano il web per più nobili scopi.

Il body shaming sulle piattaforme digitali è legato al cyberbullismo, problema che la nostra agenzia investigativa conosce sin troppo bene, ma ci sono modi per combattere contro coloro che fanno body shaming online, superare il dolore e l’angoscia che causano e riconquistare il proprio senso di autostima.
Il primo passo da compiere è sempre quello di chiedere aiuto, di non lasciarsi abbattere da commenti stupidi, si rivolgersi a professionisti e, se nel caso, alle forze dell’ordine per denunciare l’eventuale diffamazione subita.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, il body shaming può essere integrato nel reato di diffamazione o stalking, a seconda delle circostanze in cui essi si manifestano.
La diffamazione è il reato che consiste nell’offendere la reputazione altrui. Per farlo non occorrono parolacce e attacchi diretti: sono sufficienti anche sottili allusioni che, però, abbiano come risultato quello di ledere la dignità di una persona e la considerazione che ha presso gli altri.
Alla diffamazione sui social si applica la pena prevista dall’art 595, terzo comma, del codice penale. Si tratta di una diffamazione aggravata, punita in modo più severo rispetto alla diffamazione semplice.

Bisogna tener presente che il body shaming integra la diffamazione può avere effetti negativi sia a livello fisico che psicologico, sia a breve che a lungo termine, non è un problema da sottovalutare.

Prostituzione minorile

Prostituzione minorile

Prostituzione minorile

Con il termine prostituzione minorile si indica normalmente la prostituzione esercitata da un minorenne per ottenere benefici finanziari; chiaramente questa condizione è spesso direttamente collegata al reato di pedofilia, commesso da chi intrattiene relazioni sessuali con minori (al di sotto dell’età del consenso).

In Italia, l’età del consenso è di 14 anni, ma la prostituzione minorile è illegale anche per i minori di 18 anni.
La prostituzione minorile è una vera è propria piaga sociale, come ci conferma l’investigatore privato a Bari che da anni si occupa di effettuare indagini per controllo minori, atte cioè a verificare il corretto comportamento dei minori quando sono lontani dalla vigilanza degli adulti.

In Italia la normativa in vigore punisce non solo chi usufruisce di una prestazione sessuale con un minore, ma anche chi sfrutta e promuove la prostituzione minorile.

Art. 600 bis Codice Penale

Prostituzione minorile

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

  1. recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
  2. favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

La prostituzione minorile può essere esercitata in diversi modi, tra cui:

  • Prostituzione di strada: il minore si prostituisce in luoghi pubblici, come strade, piazze o parchi.
  • Prostituzione in casa: il minore si prostituisce in un appartamento o in un altro luogo privato come B&b, hotel ecc…
  • Prostituzione in locali notturni: il minore si prostituisce in locali notturni, come bar, discoteche, Pub ecc…
  • Prostituzione online: il minore si prostituisce tramite internet, utilizzando siti web o applicazioni di incontri, o video-chat tramite le quali consuma atti di cybersesso. Il cybersesso è una forma di comportamento i cui partecipanti simulano, mediante strumenti informatici e telematici, di avere reali rapporti sessuali descrivendo le loro azioni e rispondendo ai loro partner in forma prevalentemente scritta oppure tramite video e foto, stimolando le proprie fantasie sessuali ed esprimendo all’altro partner le proprie sensazioni.

La prostituzione minorile può essere causata da diversi fattori ma alla base della stessa c’è quasi sempre una difficoltà economica in un contesto socio-culturale difficile.

Nel caso della prostituzione minorile, il soggetto a essere punito è il cliente che paga per ricevere la prestazione sessuale dal minore, oltre che a tutti coloro che in qualche modo avessero favorito la prostituzione stessa.

Il minore non viene punito in quanto viene considerato vittima delle condotte criminali dei soggetti maggiorenni, anche nel caso in cui il minore avesse scelto di prostituirsi in modo volontario.

Circonvenzione di incapace

Circonvenzione di incapace

Che cos’è la circonvenzione di incapace

Circonvenzione di incapace: a volte un investigatore privato è chiamato a indagare su casi che vanno un oltre le indagini per infedeltà coniugale, infatti ogni agenzia investigativa offre servizi che spesso richiedono una conoscenza approfondita delle norme giuridiche vigenti, continuo aggiornamento e tanto “sangue freddo”.

È questo il caso delle indagini effettuate per stabilire se un soggetto: minoreinvalidoanziano ecc., possa essere vittima di truffaviolenza o raggiro a opera di terze persone.

Avete mai sentito parlare di circonvenzione di incapace?

La circonvenzione di incapaci è un reato previsto dall’articolo 643 del codice penale. Si tratta di abusare dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, o dello stato di infermità o deficienza psichica di un soggetto, anche se non interdetto o inabilitato, per indurlo a compiere un atto che gli procuri dolo o che procuri un profitto a terzi.

Il reato è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 206 a 2.065 euro.

Ad esempio è possibile rintracciare gli estremi del reato in oggetto, nel caso in cui una badante riuscisse a ottenere cospicue somme di denaro, o intestazioni di beni mobili o immobili, sfruttando la condizione di minorazione psicofisica dell’anziano che dovrebbe semplicemente accudire. Questo tipo di reato è procedibile d’ufficio, nel senso che la denuncia-querela può essere fatta da chiunque e il procedimento proseguirà anche se chi ha sporto la denuncia-querela intendesse ritirarla.

Ritornando all’esempio sopra riportato, qualora la badante fosse riuscita a farsi intestare un immobile dallo sfortunato anziano, occorre precisare che il testamento lasciato per effetto di circonvenzione d’incapace deve essere dichiarato nullo ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile.

Perché abbiamo citato proprio l’esempio della badante e dell’anziano circuito?

Negli ultimi anni sono aumentati notevolmente i reati commessi nell’ambito del lavoro domestico da parte di colf e badanti. In linea di massima i reati più riscontrati, ha seguito di indagine e denuncia, sono i seguenti:

  • furto;
  • appropriazione indebita;
  • minacce e violenza privata;
  • truffa;
  • circonvenzione di incapace,
  • stalking.

Ovviamente in cima alla classifica dei reati c’è il furto, rubare in casa di un anziano risulta essere piuttosto semplice, soprattutto qualora il ladro (uomo o donna che fosse) abbia saputo tessere un buon rapporto di fiducia con gli altri membri della famiglia.

Anche le truffe sono particolarmente perpetrate ai danni di anziani e/o disabili che molto spesso vengono tratti in inganno da persone delle quali si fidano.
Giusto per fare un altro esempio, prendiamo per ipotesi i caso nel quale il soggetto X sfrutti un’incapacità meta-cognitiva del soggetto Y per convincerla a sposarlo.
Un’indagine prematrimoniale compiuta da un investigatore privato potrebbe portare alla luce elementi celati e oscuri in grado di svelare le reali ragioni dietro al tentativo di circonvenzione di incapace.

L’importante differenza tra luogo pubblico e privato

L’importante differenza tra luogo pubblico e privato

Tra luogo pubblico e privato capirne le differenze

Differenza tra luogo pubblico e privato: Un Investigatore privato può fotografarmi in casa? Può riprendermi mentre passeggio in piazza?
Cerchiamo di chiarire bene quali sono le differenze tra luogo pubblico e luogo privato.

Luogo pubblico

Un luogo pubblico è un luogo fisico (o virtuale visto che ormai i social network sono considerati dalla giurisprudenza al pari della piazza pubblica del paese) caratterizzato da un uso sociale collettivo dove chiunque ha il diritto di circolare, dialogare, sostare e svolgere una qualsiasi attività che non violi principi etici e morali né leggi dello stato. È lo spazio della comunità o della collettività che in quanto tale si distingue dallo spazio privato riservato alla vita personale e intima del soggetto.
Ad esempio, sono luoghi pubblici le strade, le piazze, i parchi, le spiagge, le scuole, gli ospedali, le biblioteche, le stazioni ecc… In questi luoghi, chiunque può entrare liberamente, senza bisogno di permessi, biglietti o inviti. Ovviamente, ci sono delle regole da rispettare che variano a seconda del contesto socioculturale e normativo, del resto le norme giuridiche italiane non sono come quelle francesi e viceversa, giusto per fare un esempio banale.

Luogo privato

Un luogo privato è un luogo fisico (o virtuale) caratterizzato da un uso esclusivo o limitato a determinate persone, che ne sono proprietarie o che sono autorizzate per potervi svolgere determinate attività.
Ad esempio, sono luoghi privati le case, gli uffici, i negozi, i ristoranti, i bar, i cinema, i teatri, le discoteche, le palestre, ecc… In questi luoghi, l’accesso è possibile solo dopo l’espletamento di particolari formalità, come il pagamento del biglietto, l’iscrizione ecc… Inoltre, il proprietario o il gestore del luogo privato ha il diritto di escludere o allontanare chi non rispetta le condizioni stabilite, e anche di imporre regole inviolabili (a patto che non contrastino con le norme giuridiche in vigore).

Quali sono le differenze tra luogo pubblico e luogo privato?

La differenza principale tra luogo pubblico e luogo privato riguarda la titolarità e l’accessibilità dello spazio.
Il luogo pubblico è di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici; il luogo privato è di proprietà di soggetti privati e quindi accessibile solo a chi è autorizzato.
Questa differenza comporta anche delle conseguenze sul piano dei diritti e dei doveri dei frequentatori.
Nel luogo pubblico, si esercita il diritto di libertà di circolazione, di espressione, di riunione, di manifestazione (sempre rispettando la legge e i principi di moralità), mentre nel luogo privato, si esercita il diritto di proprietà, di privacy, di autonomia.
È importante distinguere tra luogo pubblico e luogo privato perché da questa distinzione dipendono le norme e le sanzioni applicabili in caso di violazione.
Il nostro ordinamento giuridico riconosce la proprietà privata come inviolabile nei limiti prescritti dall’art. 42 della Costituzione, il titolare ha il diritto di godere e disporre del proprio bene in modo pieno ed esclusivo, come garantito dall’articolo 832 del Codice Civile.

L’investigatore privato deve conoscere molto bene queste distinzioni.
Ad esempio l’investigatore può registrare una conversazione in un luogo pubblico o aperto al pubblico e non in un luogo privato (una casa ad esempio), tale conversazione deve altresì essere udibile da chiunque con un normale udito, mentre non è possibile registrare una conversazione ad esempio bisbigliata tra due soggetti in un luogo pubblico ma appartata. In questo secondo scenario l’udito non basterebbe per poter ascoltare le parole tra soggetti che esprimono la volontà di mantenere riservata la loro conversazione, e il detective non può ricorrere nemmeno a sistemi tecnologici che superano l’udito dell’orecchio umano (microfoni direzionabili per ascolto a distanza), incorrerebbero nel delitto di interferenze illecite nella vita privata Art 615 Bis c.p.

Art. 615-bis Codice Penale

L’importante differenza tra luogo pubblico e privato e illecito nella vita privata

Chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora,

si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita

privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614, è punito

con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più

grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di

informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi

indicati nella prima parte di questo articolo.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si

procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni

se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato

di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei

doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche

abusivamente la professione di investigatore privato.